

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE
E' costituita l'Associazione denominata “Sodalizio Facchini di Santa Rosa”, di seguito Sodalizio con sede in Viterbo, Via San Pellegrino 60-62. L’indirizzo della Sede Sociale può essere variato senza ricorrere alle procedure di revisione dello Statuto previste dal successivo art. 26.
ART. 2 - SCOPO
L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro. Essa persegue le seguenti finalità:
ART. 3 - SOCI
Il Sodalizio è composto da Soci Effettivi, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
Sono Soci Effettivi:
Sono Soci Sostenitori i componenti lo Staff Medico-Sanitario e tutti coloro i quali non abbiano la qualifica di socio effettivo e/o che abbiano partecipato ai trasporti della Macchina di Santa Rosa precedenti l’ultimo, con compiti loro affidati dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Onorari coloro che sono nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probiviri, tra le persone che avranno dimostrato particolari meriti in relazione agli scopi del Sodalizio.
La partecipazione al Sodalizio in qualità di Socio è personale ed intrasmissibile.
Tutti i Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.
L'ammissione al Sodalizio tra i Soci Effettivi è subordinata alla presentazione della relativa domanda da parte dell’aspirante Facchino e all’accoglimento di tale domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.
La domanda di ammissione al Sodalizio dovrà essere corredata da un certificato medico che comprovi la perfetta idoneità fisica dell’aspirante Facchino.
L’aspirante Facchino dovrà, inoltre, superare la prova tecnica di portata, effettuata alla presenza del Capo Facchino, del Consiglio Direttivo e/o di una Commissione all’uopo nominata dal Consiglio Direttivo.
Può essere ammesso a sostenere la prova tecnica di portata solo l’aspirante Facchino che abbia raggiunto, al momento dello svolgimento della prova tecnica, l’età minima di anni 18 e non abbia ancora compiuto il 35° anno di età.
In caso di ammissione al Sodalizio ed al trasporto, l’aspirante Facchino dovrà sostenere gli accertamenti medico-sanitari obbligatori.
ART. 5 - RUOLI
I soci effettivi possono ricoprire i seguenti ruoli:
E’ facoltà del Consiglio Direttivo stabilire, ogni anno, in sede di scrittura della Formazione, il numero complessivo degli Addetti al trasporto, in funzione delle esigenze del trasporto; è altresì facoltà del Consiglio escludere dalla formazione quei Soci che abbiano presentato domanda di ammissione al trasporto in qualità di Addetti, per ragioni d’età, di salute o che non possano essere utilmente collocati nella Formazione.
Il Socio che abbia ricoperto il ruolo di Facchino nel trasporto precedente a quello dell’anno in corso ha diritto, per motivi di salute o personali, con richiesta motivata, di partecipare al trasporto come Addetto (anno sabbatico), salvo poter sostenere nuovamente la prova di portata l’anno successivo, con diritto alla conservazione del posto.
I Soci possono esercitare tale diritto per non oltre un anno consecutivo, dopodiché non potranno più presentare domanda di partecipazione al trasporto in qualità di Facchino; eventuali eccezioni saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo, caso per caso.
Al Socio che lascia definitivamente il ruolo di Facchino spetta di diritto un anno di trasporto con il ruolo di Addetto, durante il trasporto dell’anno in corso; la sua partecipazione ai trasporti successivi come Addetto è lasciata alla discrezionalità del Consiglio Direttivo.
Inoltre, tra i soci sostenitori il Consiglio Direttivo può nominare, a condizione che gli interessati ne facciano apposita domanda:
ART 6 - AMMISSIONE AL TRASPORTO
L’ammissione al trasporto in qualsiasi ruolo, ad eccezione del Capo Facchino, è subordinata alla presentazione della relativa domanda al Consiglio Direttivo.
Per i Soci Effettivi che presentino domanda per ricoprire il ruolo di Facchino, l’accettazione della domanda è subordinata al superamento della prova tecnica di portata e alla presentazione del certificato medico di idoneità a sostenere la prova di portata ed al trasporto; inoltre, i soci che intendano ricoprire tale ruolo, oltre a dover sostenere gli accertamenti medico-sanitari obbligatori, non dovranno, al momento della prova, aver compiuto il sessantesimo anno d’età.
Per gli aspiranti Facchini vale quanto disposto dall’art. 4.
Per i Soci Effettivi che presentino domanda per ricoprire i ruoli di Guida o Aiuto Guida, l’accettazione della domanda e l’inserimento in Formazione con tale ruolo è subordinata a quanto previsto dall’art. 5 e alla presentazione del certificato medico di idoneità allo svolgimento di tale ruolo.
Per i Soci Effettivi che presentino domanda per ricoprire il ruolo di Addetto al trasporto l’accettazione della domanda e l’inserimento in Formazione con tale ruolo è subordinata a quanto previsto dall’art. 5.
ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL SODALIZIO
I Soci cessano di appartenere al Sodalizio:
ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i soci del sodalizio devono rispettare le norme comportamentali indicate nello statuto, nonché tutti i precetti morali cui il sodalizio è informato. Qualora contravvengano a siffatte norme, i soci saranno sottoposti a procedimento disciplinare.
Nessun provvedimento disciplinare, ad eccezione del richiamo verbale, può essere adottato senza previa tempestiva contestazione scritta dell’addebito al Socio. Il Consiglio Direttivo, o suo delegato al procedimento, avuta notizia di un fatto suscettibile di azione disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto nella sua interezza, fissando la data di audizione del Socio. Il Socio, durante la seduta per la sua audizione dinanzi al Consiglio Direttivo, o al suo delegato al procedimento, svolge oralmente e personalmente la propria difesa e di ciò se ne redige verbale riassuntivo. L’esito del procedimento disciplinare è comunicato per iscritto al Socio, tramite raccomandata A/R.
Le sanzioni disciplinari sono:
Nei singoli casi il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche verranno applicati in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:
ART. 9 - DIVISA
E' fatto obbligo ai Facchini ritenuti idonei al Trasporto di indossare il tradizionale costume, così composto: camicia bianca a maniche lunghe, pantaloni bianchi fermati sotto le ginocchia alla "zuava", fascia rossa alta 15 cm, fazzoletto bianco annodato alla corsara, scarponcini neri alti e calze bianche lunghe fin sopra il ginocchio.
La divisa deve essere indossata, come descritto, dal momento del raduno pomeridiano del 3 settembre fino al termine del Trasporto e per qualsiasi altro motivo a cui il Facchino è chiamato ad indossarla su precisa indicazione del Consiglio Direttivo.
Il Capo Facchino, le guide, le aiuto guide e i membri del Consiglio Direttivo che non vestano anche la divisa di Facchino, dovranno indossare, nelle occasioni sopra indicate, la seguente divisa: camicia bianca, pantaloni neri, fascia rossa, scarponcini neri e fascia trasversale giallo-blu.
Gli Addetti dovranno indossare la seguente divisa: camicia bianca, pantaloni neri, fascia rossa, scarponcini neri.
La divisa è un simbolo di altissimi valori spirituali, e deve essere onorata con un comportamento serio e dignitoso.
ART. 10 - NORME COMPORTAMENTALI
E’ obbligo dei Soci tenere sempre un comportamento rispettoso delle regole civili e morali.
E’ fatto obbligo ai Soci Effettivi, salvo cause di forza maggiore o per giustificato motivo, di essere presenti a tutti gli eventi a cui il Consiglio Direttivo ritenga indispensabile la loro presenza ed in particolare:
La contravvenzione alle norme del presente articolo ed in generale alle norme dello Statuto sarà oggetto di provvedimento disciplinare, giuste le disposizioni dell’art. 8.
TITOLO II: ORDINAMENTO SOCIALE
ART. 11 - ORGANI DEL SODALIZIO
Sono organi del Sodalizio:
Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito. Solo i Soci Effettivi possono concorrere alle elezioni delle cariche sociali e, inoltre, coloro che intendano concorrere ad una della cariche sociali, possono proporre la propria candidatura esclusivamente per una sola carica.
Qualora non vi siano candidati per determinate cariche sociali, l’organo rappresentativo provvederà alla nomina per cooptazione di quelli in carica, ovvero alla nomina di soggetti esterni.
Gli Organi del Sodalizio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI EFFETTIVI
L’Assemblea dei Soci Effettivi è costituita unicamente dai Soci Effettivi, così come indicati nell’art. 3.
L'Assemblea dei Soci Effettivi si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, ed in via straordinaria.
In via ordinaria ha le seguenti attribuzioni:
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo, nonché dai soci effettivi, qualora questi ultimi ne facciano esplicita domanda con il numero minimo del 50% degli iscritti con tale qualifica.
Essa si convoca per:
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito a ciascun Socio Effettivo del Sodalizio, con lettera semplice al suo indirizzo, che risulta dal libro dei soci, almeno 10 giorni prima del giorno della riunione.
L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.
L'avviso, con veste grafica di manifesto, sarà affisso nella Sede Sociale.
In via d'urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni.
ART. 15 - DIRITTO AL VOTO
Hanno diritto di essere presenti all’Assemblea dei Soci Effettivi tutti i soci, compresi quelli Sostenitori e quelli Onorari.
Hanno diritto di intervenire e prendere la parola all'Assemblea dei Soci Effettivi solo i Soci Effettivi del Sodalizio.
Hanno diritto di voto all’Assemblea dei Soci Effettivi solamente i Soci Effettivi.
Il libro dei Soci Effettivi sarà aggiornato entro il 10 Settembre di ogni anno e viene tenuto dal Consiglio Direttivo nella persona del Segretario del Consiglio Direttivo.
Alle votazioni si procede per scrutinio palese o a mezzo di scheda segreta, vale il principio del voto singolo e nessun socio potrà essere rappresentato da altri, salvo diversa disposizione da parte del Consiglio Direttivo, in sede di convocazione dell’Assemblea.
ART. 16 - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in forma ordinaria, sia straordinaria, con l’intervento, in prima convocazione di tanti Soci Effettivi che rappresentino la metà di quelli iscritti nel libro dei Soci sino all’apertura dell’Assemblea.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci Effettivi intervenuti.
Sono valide le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria approvate con un numero dei voti che rappresenti la maggioranza dei Soci Effettivi intervenuti.
Sono valide le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria approvate con un numero dei voti che rappresenti i due terzi dei Soci Effettivi intervenuti.
L'Assemblea dei Soci Effettivi è presieduta dal delegato del Consiglio Direttivo, il quale viene all’uopo nominato tra i membri del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci Effettivi.
Le funzioni di segretario sono assolte dal Segretario del Consiglio Direttivo.
Nel caso delle elezioni degli organi sociali l'Assemblea dei Soci Effettivi nominerà tre scrutatori e le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci Effettivi ed è composto da:
I Consiglieri decadranno dalla carica dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo dalle riunioni del Consiglio. Il Consiglio provvederà alle loro sostituzioni per cooptazione fino alla successiva assemblea ordinaria.
Possono candidarsi ed essere nominati in seno al Consiglio Direttivo i Soci Effettivi con i seguenti requisiti:
Se dai risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali si raggiunge la parità dei voti, risulterà eletto il Socio Effettivo con più anni di Trasporto; ad ulteriore parità si procederà ad analizzare l'anzianità anagrafica.
I Consiglieri possono essere eletti e rimanere in carica per non oltre due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal suo Presidente.
Nelle votazioni del Consiglio Direttivo si applica il principio maggioritario; a parità di voti, tuttavia, il voto del Presidente del Consiglio Direttivo vale doppio.
Il Segretario del Consiglio Direttivo avrà cura di redigere i verbali di ogni singola riunione e di trascriverli in apposito registro.
ART. 19 - ATTRIBUZIONI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione del Sodalizio che non sono attribuiti agli altri organi sociali.
Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo ai fini delle successive delibere dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo, altresì, provvede: