ANNO 27 n° 288
"Siamo favorevoli ad accettare la donazione di Villa Altieri"
Riceviamo e pubblichiamo la lettera che il Gruppo Pdl (Imperatori, Farnetti e Verghini) di Oriolo Romano ha inviato alla associazione TUA ed all’amministrazione comunale:

Oggetto: Donazione di Parco Altieri al Comune di Oriolo Romano

Rispondiamo solo oggi alla Vostra lettera del 21 Gennaio 2009, indirizzata anche a noi consiglieri dell’opposizione comunale, in quanto l’amministrazione a cui avevate consegnato la predetta non si è premurata di recapitarcela, per cui non appena venuti a conoscenza del sua esistenza, siamo dovuti andare direttamente in Comune a farcela dare. In ogni caso Vi rappresentiamo di condividere appieno il Vostro invito all’amministrazione comunale “a richiedere ogni perfezionamento formale sul piano giuridico che, per chiarezza, precisione e completezza, mai si presti ad alcuna possibilità di impugnazione futura da parte di chicchessia”. Al riguardo, noi consiglieri d’opposizione siamo sicuramente favorevoli all’acquisizione da parte del Comune di Villa Altieri purché però ciò non presti il fianco a futuri problemi, dopo che magari il Comune (e quindi in ultima analisi i Cittadini) si sia ulteriormente indebitato al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla bozza di atto notarile. Come infatti tra l’altro stabilito l’art. 3, n. 1 della bozza di donazione, “gli oneri di manutenzione anche straordinaria relativi all’immobile in oggetto vengono assunti a proprio carico da parte del Comune di Oriolo Romano con rinunzia da parte di quest’ultimo a richiedere gli interessi sulle somme spese”. Nella bozza di atto notarile inoltre non partecipa alla stipula il figlio del donante che potrebbe ben esperire una opposizione alla donazione (mentre il padre è ancora in vita) oppure una azione di riduzione (quando lo stesso sia deceduto); l’azione di riduzione in particolare è l’azione che spetta al legittimario leso nel suo diritto di legittima da disposizioni testamentarie o come è il nostro caso donative dirette a rendere inefficaci nei confronti dell’attore tali disposizioni artt. (554, 555 c.c.). Il notaio d’altra parte si è cautelato sul punto con la seguente dicitura (art. 8, comma 2 della bozza di donazione): “Le parti dichiarano di essere state edotte da me Notaio rogante circa le conseguenze giuridiche ed economiche della donazione nonché dei suoi eventuali e possibili effetti pregiudizievoli per le parti – con particolare riferimento a quanto prescritto dagli artt. 553 e 555 del c.c. nonché da tutta la vigente normativa in materia – e che nonostante ciò le parti stesse hanno richiesto a me Notaio rogante il presente atto”. Sarebbe quindi opportuno per fugare ogni dubbio sulla bontà della donazione che tutti i legittimari (compreso il figlio) del donante intervengano nella stipula dell’atto notarile dichiarando di non opporsi alla stessa. Anche in questo caso comunque occorre considerare che la partecipazione del figlio alla donazione non fa venir meno il suo diritto ad agire in riduzione. Qualsiasi rinunzia ad esperire questa azione è nulla finché è in vita il donante. Si può rinunciare all'azione solo dopo la morte del donante. Quindi siamo favorevoli all’accettare la donazione di Villa Altieri purché ciò non si trasformi nell’ennesima “bufala” (vedi il caso del mega progetto della cattedrale intitolata a Papa Giovanni Paolo IIº, rispetto al quale il sindaco si era espresso in termini così entusiastici, uscendo anche sulla stampa senza peraltro minimamente coinvolgere il consiglio comunale). Si richiede dunque all’amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, di rispondere alle problematiche avanzate con la presente. Cordiali saluti.

Aldo Imperatori Daniele Farnetti Emanuele Verghini



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